
LE POSSIBILITÀ DELLA LOTTA E L’ESSENZA POLITICA DELLA LEGGE
DUE LOTTE, UNA STESSA DATA E ALTRE ANALOGIE
È indubbio che solo la lotta apre delle possibilità. Anche solo di
resistenza.
Per il 24 di febbraio sono attese le decisioni di due corti di
giustizia, entrambe molto rilevanti.
La prima è attesa in Francia,Francia dove, dopo tre anni di battaglie
giudiziarie, la Corte di Appello di Lione dovrà decidere se consegnare
Vincenzo Vecchi all'Italia dove deve scontare 12 anni per il reato di
“devastazione e saccheggio” in base al Regio Decreto del 19 ottobre
1930, n. 1398.
La seconda è attesa in Italia,Italia , dove la Corte di Cassazione dovrà
decidere se Alfredo Cospito, in sciopero della fame da ormai 4 mesi,
debba rimanere segregato nel regime carcerario speciale applicato con
l'art. 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario, introdotto in via
emergenziale nel 1992 e mai più abolito.
La rilevanza di queste decisioni è dimostrata anche dalla difficoltà del
quadro istituzionale ad assumersi la responsabilità ultima delle scelte
in gioco.
In Francia si tratta di prendere la decisione definitiva attorno ad un
caso di rilievo internazionale che chiama in causa il funzionamento
della giustizia europea.
In effetti la Corte di Lione potrà confermare i precedenti
pronunciamenti che avevano bocciato come irricevibile la richiesta di
estradare in Italia Vincenzo Vecchi per un reato inesistente in Francia,
o al contrario potrà decidere di applicare il principio del “mutuo
riconoscimento”1, allineandosi alle indicazioni ricevute recentemente
dalla Corte di Giustizia europea.
In questo caso la Francia accetterebbe di approvare sul proprio
territorio un mandato d’arresto fondato su un articolo di legge di forte
connotazione fascista, la “devastazione e saccheggio”, senza paragoni
nel codice penale francese e probabilmente in quello di nessuno degli
altri paesi europei, ideato nel 1930 da Alfredo Rocco, Ministro della
Giustizia del governo Mussolini, che la considerava orgogliosamente
legge “fascistissima” e “contraria ai diritti dell’uomo”, poi riesumata
dalle procure italiane a cavallo degli anni duemila per colpire il
pericolo pubblico del momento: il black block.
Accordare questa “estradizione” significherebbe avvallare a livello
europeo la minaccia di leggi di origine fascista che non dovrebbero
trovare approvazione automatica fuori dai nostri confini.
Accordare questa “estradizione” significherebbe per la Francia abdicare
alla possibilità di rifiutare un mandato d’arresto persecutorio anche
quando non è rispettata la “doppia incriminazione”2.
Tutto questo avrebbe conseguenze per tutti, oltre ad impattare
nuovamente sulla vita di Vincenzo, già condizionata da tanti anni di
esilio e latitanza, peraltro consegnandola nelle mani di un governo in
aperta continuità ideologica con quella tradizione politica autoritaria.
In Italia la decisione è se mantenere Alfredo nel regime di isolamento
totale del 41 bis o se trasferirlo in una sezione di Alta Sicurezza.
Per come le cose si sono evolute in questi quasi quattro mesi di
sciopero della fame, la decisione è anche più brutale: se la revoca del
41 bis decreterebbe l’immediata fine dello sciopero, la scelta di
1
Il “mutuo riconoscimento” applicato in campo commerciale implica una
fiducia reciproca tra stati che permette di deregolamentare la
circolazione di merci fabbricate sul territorio europeo in quanto
certamente “buone” perché già vagliate dalle autorità nazionali.
Applicato in materia di giustizia comporta che gli Stati europei si
impegnano a riconoscere le sentenze emesse negli altri Stati dell’unione
come certamente “giuste” permettendo lo scambio in automatico di
ricercati e prigionieri come fossero pacchi da smistare.
2
La “doppia incriminazione” – cioè la corrispondenza di reato tra codice
penale del paese che emette il mandato d’arresto e leggi del paese
ospitante – è una delle pochissime condizioni sopravvissute dai passati
accordi in materia di estradizione che ancora oggi - quando non
rispettata – permette la non esecuzione di un mandato d’arresto europeo.
confermare questo trattamento di tortura comporterebbe al contrario la
morte di Alfredo. Questo perché è oramai chiaro a tutti quanto Alfredo
sia deciso a proseguire la sua lotta fino all’ultimo respiro.
Le due vicende, oggettivamente molto diverse, presentano tra loro alcune
analogie:
analogie
• Entrambe mostrano l’esistenza di norme di carattere eccezionale, nate
in contesti emergenziali e quindi di natura temporanea, che assumono nel
tempo valenza ordinaria.
Il discorso vale per una legge come la “devastazione e saccheggio” –
ideata sotto il fascismo e interiorizzata dalla giurisprudenza
successiva – e vale per il 41 bis – ideato dopo le stragi del 1992 e
prorogato per trent’anni fino ad incastonarsi nell’ordinamento
penitenziario.
Queste “eccezioni creatrici di norma” mettono a nudo l’arbitrarietà del
diritto che si autosospende per alcune speciali categorie di persone
creando una penalità parallela dove quasi tutto è permesso.
È evidente come questo “diritto penale del nemico” stia scavando fosse
punitive che non si sa quanto profonde possano diventare nel tempo e a
quante e quali persone possano essere destinate.
• In entrambi i casi il possibile ha superato il probabile, perché la
lotta ha spinto gli eventi più in là di quello che era immaginabile in
principio.
Nel caso di Vincenzo, quella che poteva essere solo una brutta grana
giudiziaria, da affrontare in solitudine per tramite di una sbrigativa
procedura ordinaria, è stata trasformata in una questione di libertà
collettiva che oggi inchioda la Francia al bivio e svela gli spietati
automatismi falsamente apolitici della giustizia europea.
Nel caso di Alfredo, quando quattro mesi fa iniziava il suo sciopero, in
pochi si sarebbero aspettati di ritrovarsi più di cento giorni dopo
ancora qui, con Alfredo vivo e una lotta ancora aperta, deflagrata nel
quadro istituzionale tanto in profondità da fessurare il pozzo più buio
dello Stato: quelle sezioni di “carcere duro” dove i “buoni” torturano i
”cattivi” con l’approvazione della propria stessa legge.
• In entrambi i casi la determinata caparbietà di una lotta di
resistenza ha semplificato la realtà, l'ha resa più comprensibile, ha
mostrato come dietro ai grovigli della burocrazia tecnico-giuridica si
cela sempre una scelta di natura sostanzialmente politica.
• In entrambi i casi è, infine, chiaro a tutti come la solidarietà non
sia una semplice attività di testimonianza, ma un’arma per allargare il
ventaglio delle possibilità in campo, per costringere la realtà a
manifestarsi, anche nella sua cruda e feroce nudità, senza attenderla
passivamente, e senza mai rinunciare alla possibilità di resistere,
nonostante le difficoltà e le contraddizioni di ogni battaglia, il cui
esito non è mai scontato fino alla fine.
Per questo il 24 di febbraio saremo a Lione per sostenere Vincenzo in
questa udienza cruciale.
Lo faremo pensando anche a quanto in Italia si decide in merito allo
sciopero di Alfredo.
Lo faremo perché siamo convinti che oggi più di ieri la solidarietà deve
essere in grado di superare le nazioni e i confini per essere
all’altezza della gravità del momento.
Consideriamo importante dare un segnale di presenza internazionale e
internazionalista in questa data, nonostante lo sforzo che comporta.
Invitiamo tutti ad aiutarci a dare forza e concretezza a questo segnale.
Partenza ore 2 (del mattino) da Milano Corvetto M3 (con fermata a
Chianocco TO) Per informazioni e prenotazioni:
info@sosteniamovincenzo.org (contributo di 50 euro per chi può)
Approfondimenti in https://www.sosteniamovincenzo.org/
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E' uscita la nuova Scarceranda 2023, l'agenda contro il carcere giorno
dopo giorno. Per ordinarla o per mandarla nelle carceri, scrivi a
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